Corte cost., sentenza del 25 gennaio 2022, n. 19
Con la decisione in commento la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto all’art. 2, co. 1, lett. a, n. 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26, che, fra i diversi requisiti necessari per l’ottenimento del Reddito di Cittadinanza, richiede agli stranieri il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Per la Consulta il Reddito di Cittadinanza non è una semplice misura di contrasto alla povertà ma anche una misura di politica attiva del lavoro diretta a delineare un percorso di reinserimento lavorativo e di integrazione sociale dei beneficiari. Proprio la natura “ibrida” della misura e la durata del beneficio ne giustificano, quindi, la limitazione agli stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, per i quali è ragionevole attendersi una stabile integrazione nel Paese ospitante.
Francesco Di Noia è dottore di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università di Bari “Aldo Moro” e assegnista di ricerca presso l’Università di Foggia, dove è anche professore a contratto di Sicurezza sul Lavoro.