Un minore straniero non è mai illegalmente sul territorio dello Stato. Sui requisiti per l’acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, co. 2, l. n. 91 del 1992

Trib. Roma, sez. civile XVIII, ordinanza del 7 novembre 2021

Il commento all’ordinanza del Tribunale di Roma del 7 novembre 2021 ripercorre i profili interpretativi più controversi dell’art. 4, secondo comma della l. n. 91 del 1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato nel nostro territorio e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. L’ordinanza è in linea con quel filone giurisprudenziale teso ad offrire una lettura dell’art. 4, secondo comma, in armonia con il più ampio contesto normativo (dal codice civile, al testo unico sull’immigrazione, alla normativa sovranazionale) nel quale la disposizione si inserisce. In particolare, è senz’altro meritoria l’interpretazione, offerta dall’ordinanza, del requisito della residenza «legale» o dei termini del procedimento per l’acquisizione della cittadinanza. Tuttavia questi sforzi ricostruttivi pongono ancor più in evidenza la necessità di un intervento riformatore della legge sulla cittadinanza da parte del Parlamento.

 

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