La sentenza in commento ha dichiarato illegittima la residenza protratta sul territorio regionale per più di dieci anni come criterio premiale nella formazione delle graduatorie per l’accesso agli alloggi di edilizia centrale pubblica. La Corte costituzionale ha affermato che è il pieno sviluppo della persona umana la bussola che deve orientare l’azione del legislatore, e che le considerazioni sul radicamento territoriale possono avere solo un rilievo marginale. È altresì illegittimo l’onere amministrativo, previsto per lo straniero che faccia domanda di tale alloggio, di allegare la documentazione attestante il mancato possesso di «alloggi adeguati» nel Paese di origine o di provenienza. Analogo onere documentale, con riferimento a redditi e patrimoni nel Paese in cui il richiedente ha la residenza fiscale, è da ritenersi applicabile solo nel caso in cui la residenza fiscale non sia in Italia, e da tale onere si è esenti se l’acquisizione di tale documentazione si rivela estremamente difficile.
Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Cagliari