Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia è chiamata a risolvere la questione della compatibilità con la direttiva procedure della clausola di non annullabilità di cui al § 46 del VwVfG. In particolare, il giudice europeo deve stabilire se la violazione dell’obbligo di condurre un colloquio personale sull’ammissibilità della domanda di riconoscimento della protezione internazionale comporti necessariamente l’annullamento dell’atto adottato, o se la violazione procedurale possa essere sanata in sede giurisdizionale.