Le misure alternative al trattenimento amministrativo nei Centri di permanenza per i rimpatri, consistenti nella consegna del passaporto, nell’obbligo di dimora o di presentazione agli uffici di polizia, sono disposte dal questore nei confronti degli stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione. Trattandosi di misure limitative della libertà personale, esse sono soggette a convalida giudiziale meramente cartolare, senza celebrazione di udienza. Tale modalità di controllo giurisdizionale, ancorché recentemente avallata dalla Corte costituzionale, desta tuttavia perplessità con riferimento a parametri differenti da quelli evocati con le ordinanze di rimessione (art. 3 e 24 Cost).
Avvocato ASGI