Nella decisione in esame, la Grande camera della Corte europea dei diritti umani si esprime per la prima volta sul tema dei visti umanitari, negando la giurisdizione extraterritoriale dello Stato convenuto. La Corte legge rigidamente i propri precedenti e scarta le ipotesi che nel caso di specie la giurisdizione ex art. 1 CEDU possa discendere dall’esercizio di un controllo derivante de iure dal diritto internazionale o dall’esercizio di pubblici poteri all’estero, quando manchi un controllo effettivo – declinato in senso fisico – sul ricorrente. Emerge inoltre una contraddizione, rispetto a una giurisprudenza di poco precedente, quanto alla ricostruzione degli obblighi positivi sottesi al divieto di tortura, trattamenti inumani e degradanti e al divieto di espulsioni collettive, che imporrebbero agli Stati di rendere disponibili mezzi di accesso legale al territorio statale.