Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
sentenza del 28 novembre 2022, n. 1812
Sulla base di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell’art. 6, co. 1 bis, del d.lgs. n. 286/1998, il TAR Veneto stabilisce che esiste un unico permesso di soggiorno per protezione speciale, convertibile in permesso per lavoro e rilasciato dal Questore in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. n. 286/1998. Secondo il giudice amministrativo, una diversa interpretazione della normativa risulterebbe priva di ogni ratio e logica e andrebbe a configgere con l’art. 3 Cost., in quanto situazioni giuridiche uguali risulterebbero assoggettate a un ingiustificato diverso trattamento. La sentenza in commento annulla, dunque, il provvedimento di diniego di conversione in motivi di lavoro emesso dalla Questura di Padova.