Quante pareti ha una prigione? Il trattenimento nelle zone di transito (ungheresi) nuovamente al vaglio della Corte EDU
Con sentenza del 20 giugno 2024, la Corte EDU si è espressa nuovamente sul trattenimento di un gruppo di richiedenti asilo presso la zona di transito ungherese di Röszke. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che interroga la definizione stessa di privazione della libertà personale ai sensi dell’art. 5 CEDU e i parametri che la integrano, quando questa avviene nelle zone di transito e di frontiera. Sebbene la sentenza in commento confermi un orientamento già consolidato, questo post coglie l’occasione per ricostruire l’esegesi di un elemento fattuale considerato dalla Corte, ossia la possibilità per i ricorrenti di lasciare volontariamente la zona di frontiera in direzione di un paese terzo. Muovendo dalla c.d. “teoria della prigione con tre pareti”, l’analisi si concentra sul modo in cui la Corte valuta tale parametro nei casi di permanenza presso le zone di transito.
Dottoranda in diritto pubblico, comparato e internazionale presso l'Università la Sapienza di Roma, ha conseguito nel 2015 la laurea specialistica in studi internazionali rilasciata dall'Università l'Orientale di Napoli e un LL.M. in international migration and refugee law presso la Vrije Universiteit Amsterdam nel 2017. Lavora inoltre come consulente presso l'Unità Dublino del dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'Interno.