La “valutazione caso per caso” nel trattenimento dei richiedenti protezione internazionale: attività vincolata o discrezionale?

Con le ordinanze interlocutorie dell’8 febbraio 2024, nn. 3562 e 3563, la Corte suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte di Giustizia la questione di compatibilità con gli artt. 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE della normativa nazionale in materia di procedura di frontiera e di misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale. Uno degli aspetti della questione riguarda la natura vincolata o discrezionale dello schema normativo che comporta il trattenimento dei richiedenti nell’ambito della procedura di frontiera. Nel presente contributo, si intende indagare la natura giuridica del predetto schema, esaminando, innanzitutto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, poi la disciplina nazionale e quindi le disposizioni del Nuovo Patto su migrazione e asilo. 

With Interlocutory Orders Nos. 3562 and 3563 of 8 February 2024, the Italian Court of Cassation referred to the Court of Justice the question of compatibility with Articles 8 and 9 of the Directive 2013/33/EU of national legislation on border procedure and alternative measures to detention of applicants for international protection. One aspect of the issue concerns the mandatory or discretionary nature of the regulatory scheme which involves the detention of applicants under the border procedure. This paper aims to investigate the legal nature of the above-mentioned scheme. First of all, it examines the relevant case law of the Court of Justice on the matter, then the national framework and finally the provisions of the New Pact on Migration and Asylum.

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Giampiero Cassola
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