La disciplina del trattenimento dello straniero ex art. 14 d. lgs. 286/1998 è stata più volte modificata nel corso degli anni. In particolare, la durata massima del trattenimento è stata da ultimo elevata a 18 mesi: si è così raggiunto il limite massimo ammesso dalla direttiva 2008/115/CE. Nello scritto si pongono in evidenza alcuni dubbi di legittimità. Con riferimento al complesso di norme di recepimento della direttiva, non appaiono rispettati né il favor per la partenza volontaria, né il principio di sussidiarietà della detenzione amministrativa. Per ciò che attiene specificamente ai termini del trattenimento, seppure l’art. 15 della direttiva facoltizza la detenzione amministrativa fino a diciotto mesi, una simile misura non pare poter superare i test di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto ex artt. 3 e 13 Cost., considerato il fatto che l’allungamento della detenzione amministrativa, già sperimentato in passato, non si traduce in una maggiore efficacia del sistema rimpatri.
Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Cagliari