Il funzionamento del Sistema europeo comune d’asilo (CEAS) si basa sulla fiducia reciproca nella garanzia dei diritti umani dei richiedenti asilo. In particolare, in ogni momento ed in ogni contesto gli Stati membri dell’Unione devono assicurare protezione dal rischio di subire trattamenti inumani e degradanti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale (art. 3 CEDU, art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). La disciplina delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo di cui alla dir. 2013/33/UE assume particolare rilevanza a tal riguardo, costituendo lo strumento volto ad evitare che si possano verificare casi di violazione dell’art. 3 CEDU che ha carattere assoluto. Muovendo dalla sentenza Jawo (CGUE Grande sez. C-163/17 Jawo sent. 19.3.2019), in questo contributo ci si interroga su alcune questioni originate dalla pronuncia del Raad Van State del 26 aprile 2023, relativa al divieto di trasferimento di richiedenti asilo verso l’Italia in ragione della sussistenza di una crisi sistemica del sistema di accoglienza italiano. Si analizzano quindi le strategie italiane politico-amministrative e normative di risposta alla crisi. Ci si sofferma, in questo contesto, in particolare sulla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale sulla base del d.lgs. 1/2018 e sull’approvazione della l. n. 50 del 2023 di conversione con modifiche ed integrazioni del d.l. n. 20 del 2023 per giungere a vagliare la “capacità” di questa strategia di inserirsi nell’itinerario di riforma del CEAS che vede oggi la definizione di una proposta di regolamento sulla gestione delle crisi migratorie e dell’asilo (AMMR).