Nella sentenza n. 77 del 2023, la Corte costituzionale si pronuncia nuovamente in materia di requisiti di accesso ai servizi di edilizia residenziale pubblica (erp), ribadendo alcune recenti argomentazioni elaborate in relazione ai canoni dell’eguaglianza e della ragionevolezza. Nel caso di specie, viene dichiarata l’illegittimità dell’art. 5, comma 1, lettera b, della legge della Regione Liguria n. 10/2004 con riferimento all’art. 3, comma 1 Cost. La disposizione censurata fissava il criterio della residenza da almeno cinque anni nel bacino di utenza di appartenenza del Comune che emanava il bando di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare sia per i cittadini italiani che per gli stranieri. Il commento alla decisione propone una riflessione incentrata sull’impiego del parametro dell’art. 3 Cost. da parte del Giudice delle leggi, nell’ambito del più articolato iter giurisprudenziale in tema di ragionevole differenziazione dei beneficiari per il godimento di prestazioni socio-assistenziali.
Dottoranda di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate, Università La Sapienza, Roma