Tribunale Costituzionale Federale tedesco, 1 BvL 3/21 del 19/10/2022
Il I Senato del BVerfG ha dichiarato incostituzionale l’art. 2 (1) frase 4, n. 1 della Legge sui sussidi per i richiedenti asilo (AsylbLG), giudicandolo incompatibile con il diritto fondamentale di vedersi garantito un livello minimo di sussistenza. La riduzione, a partire dal 1/9/2019, del 10% del fabbisogno di prestazioni sociali a favore di richiedenti asilo single accolti in alloggi collettivi, accomunando la mera condivisione di spazi abitativi al regime di convivenza familiare, viola il diritto fondamentale a un livello di sussistenza rispettoso della dignità umana. Il Legislatore può ben subordinare l’entità delle prestazioni sociali a possibilità di risparmio non utilizzate dai percettori di sussidi pubblici, ma non vi sono prove sufficienti per ipotizzare che le condizioni per avvalersi di tale possibilità esistano effettivamente negli alloggi collettivi.
Direttore Scientifico Centro politiche europee (Cep) e Ricercatore RtdA di diritto pubblico comparato Università degli Studi Internazionali (UNINT)