Il trattenimento degli stranieri è misura di gestione delle migrazioni utilizzata da tutti gli Stati membri UE e riconosciuta come legittima dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Le garanzie assicurate al migrante privato della libertà sono deteriori rispetto a quelle scolpite nell’art. 6 CEDU – o nelle fonti eurounitarie di diritto secondario concernenti la materia penale – a favore di chi viene detenuto nel contesto di un procedimento penale. Tuttavia, a fronte delle sue caratteristiche sanzionatorie ed afflittive, secondo alcuni commentatori è arduo sostenere che il trattenimento sia misura meramente amministrativa, nonostante tale assunto sia sostenuto comunemente da entrambi le corti europee. Al contrario, si potrebbe argomentare in favore della natura concretamente penale dell’istituto in analisi. Solo così potrebbero estendersi le garanzie del processo penale a favore di un soggetto – il migrante – che di fatto è privato della propria libertà analogamente a chi viene detenuto secondo i rigidi canoni del diritto penale.
Postdoctoral Researcher in Criminal Law - University of Luxembourg. PhD in Global Studies presso l'Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo». È Cultore della materia di Diritto processuale penale presso la medesima università, dove si è laureato nel dicembre 2017. Ha svolto per 18 mesi un tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, ove è stato seguito, nello svolgimento delle attività formative, dal Sostituto Procuratore dott.ssa Silvia Cecchi.
Interessi di ricerca: detenzione amministrativa degli stranieri nel diritto UE e CEDU e protezione dei diritti fondamentali - mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e confisca - diritto processuale penale europeo