Corte di Cassazione, Sezione I penale, 10 giugno 2021, n. 27353
L’A. commenta una recente pronuncia di legittimità avente ad oggetto le possibili intersezioni tra il procedimento penale volto ad accertare il reato di cui all’art. 10 bis T.U.I. e la procedura intesa al riconoscimento della protezione internazionale. Stando alla Cassazione, che nella concessione dello status di rifugiata all’imputata individua una causa negativa di procedibilità, il legislatore avrebbe impropriamente fatto ricorso all’espressione «sentenza di non luogo a procedere» anziché riferirsi (appunto) alla presa d’atto dell’insussistenza di una condizione di procedibilità, che come tale può essere dichiarata anche ove il rito penale sia già approdato alla fase del giudizio. Nonostante la decisione adottata dalla S.C. identifichi un esito comunque favorevole alla posizione dell’imputata (che nel precedente grado di giudizio era stata sì prosciolta, ma per particolare tenuità del fatto), l’A. si interroga comunque sulla correttezza della formula liberatoria adottata dalla Corte di legittimità, che avrebbe forse dovuto esprimersi circa la sussistenza degli estremi per un’assoluzione nel merito.
Elena Valentini è professoressa associata di procedura penale nell'Università di Bologna, dove tiene anche un corso dedicato ai profili processuali penali del diritto dell’immigrazione. Tra le sue pubblicazioni in materia, si può segnalare il manuale "I migranti sui sentieri del diritto" (Giappichelli 2020), di cui è coautrice insieme a Francesca Curi, Federico Martelloni e Alvise Sbraccia, e l'e-book "Detenzione amministrativa dello straniero e diritti fondamentali" (Giappichelli 2018).