Verso il riconoscimento dei “rifugiati ambientali”? Note a prima lettura ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 5022/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa del richiedente asilo. Ad avviso della Cassazione, tale limite deve essere valutato dal giudice di merito non soltanto con riferimento all’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche in caso di disastro ambientale, di cambiamento climatico e nell’ipotesi di insostenibile sfruttamento delle risorse naturali nel Paese di origine dello straniero.

 

+ posts

Antonello Ciervo è ricercatore in Diritto pubblico presso l'Università "Unitelma-Sapienza" di Roma. Avvocato cassazionista, fa parte del direttivo dell'ASGI e del comitato dei garanti della Fondazione Lelio e Lisli Basso