Con la sentenza in commento, il TAR Toscana ha annullato i provvedimenti con i quali la Prefettura di Lucca, in applicazione dell’art. 23, co. 1, lett. e) del d. lgs. n. 142/2015, aveva revocato l’accoglienza in un CAS a due cittadini nigeriani che erano stati denunciati per furto aggravato. Muovendo da quanto statuito dalla Corte di Giustizia nel caso Haqbin, il giudice amministrativo ha disapplicato la citata disposizione, poiché in contrasto con l’interpretazione dell’art. 20, parr. 4 e 5 della direttiva 2013/33/UEofferta dal giudice dell’Unione europea.