La Corte europea dei diritti dell’uomo torna a esprimersi sui migranti apolidi e sui profili di incertezza che contraddistinguono la condizione di tale categoria di non cittadini. La Corte consolida l’orientamento adottato nella sua recente giurisprudenza in ordine al concetto di “vita privata”, idoneo a valorizzare le esigenze, particolarmente evidenti nell’ipotesi di individui privi di nazionalità, legate al diritto ad una identità giuridica quale espressione dell’identità sociale individuale. Nel riscontrare la violazione dell’articolo 8 da parte dello Stato convenuto per non aver reso disponibili procedure effettive ed accessibili tali da consentire al ricorrente di ottenere una pronuncia in ordine al suo ulteriore soggiorno e status, la sentenza della Corte solleva un’importante questione: in che misura il rispetto per la vita privata e familiare, come tutelati dalla Convenzione, obbliga gli Stati parte a dotarsi di procedure di determinazione della condizione di apolidia?
Dottoranda in Global Studies; Justice, Rights, Politics; Università degli Studi di Macerata