L’aggiornamento o rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo tra norme vigenti e cattive pratiche amministrative
Roberto Cherchi
La sentenza in commento ha confermato la legittimità di un decreto questorile di diniego di aggiornamento di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo. La questura aveva affermato l’incompatibilità tra l’iscrizione anagrafica presso un indirizzo «virtuale», messo a disposizione dal comune per l’iscrizione dei senza fissa dimora, «con il tipo di autorizzazione richiesta». La sentenza ha confermato la correttezza di questa motivazione e ha evidenziato che lo straniero non era più titolare di alcuni requisiti (reddito sufficiente, alloggio idoneo) previsti per il rilascio di tale permesso di soggiorno. Tuttavia, tali requisiti non devono essere soddisfatti per l’aggiornamento del titolo, né la loro carenza costituisce presupposto di revoca. Sia il decreto questorile che la sentenza non sono conformi al diritto vigente, in base al quale tale permesso di soggiorno è a tempo indeterminato, il suo rinnovo è automatico e le ipotesi di revoca sono tipiche.
Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Cagliari