La decisione del Comitato ONU dei diritti umani nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda. Dal divieto di respingimento dei migranti ambientali verso il riconoscimento della categoria dei rifugiati ambientali?

La decisione del Comitato ONU dei diritti umani nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda. Dal divieto di respingimento dei migranti ambientali verso il riconoscimento della categoria dei rifugiati ambientali?

 

Nella recente decisione del 7 gennaio 2020 resa in Teitiota c. Nuova Zelanda, il Comitato dei diritti umani dell’ONU (di seguito Comitato ONU) segna il riconoscimento di due fondamentali principi di diritto internazionale: da un lato ammette che gli effetti dei cambiamenti climatici possono comportare una violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani o degradanti e, dall’altro, per la prima volta in assoluto, stabilisce che il rischio di subire tali effetti nel Paese di origine genera il divieto di respingimento da parte di Stati terzi. Questa analisi si propone di valutare se e in che limiti questo precedente può avere rilievo per consentire istanze di riconoscimento di tutela giuridica per i c.d. migranti ambientali.

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Michela Castiglione è dottore di ricerca in Scienze Giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa.