La (il)legittimità della detenzione negli hotspot greci
Con la sentenza nel caso Kaak e altri c. Grecia i giudici di Strasburgo tornano ad affrontare la conformità con gli artt. 3 e 5 della Convenzione delle condizioni dei richiedenti asilo negli hotspot e nei centri di accoglienza greci dopo l’attuazione della dichiarazione UE-Turchia. La Corte Edu riscontra unicamente la violazione dell’art. 5(4) CEDU. Non ritiene, invece, le condizioni di trattenimento nei centri contrarie all’art. 3 e considera legittima la privazione della libertà personale nell’hotspot ai sensi dell’art. 5(1)(f). Nel commento alla sentenza verranno evidenziate alcune criticità, laddove la Corte sembra relativizzare i termini assoluti del divieto di trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, si segnalerà una possibile errata interpretazione della normativa greca sull’asilo ritenuta applicabile al caso concreto.
Michela Castiglione è dottore di ricerca in Scienze Giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa.